T.A.R. Piemonte, Sezione I, 23 novembre 2012
Autore: La Redazione - Pubblicato il 7 dicembre 2012
[A] Sulla differenza tra la VIA e l’AIA. [B] Sugli aspetti della VIA che non possono essere rimessi in discussione in sede di rilascio dell’AIA. [C] Non è dato comprendere in che modo la raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti possa costituire, nell’ottica dei ricorrenti, una valida alternativa all’incenerimento dei rifiuti. [D] La rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale si impone solo allorché siano introdotte delle modificazioni progettuali che determinino la costruzione di un manufatto significativamente diverso da quello già esaminato
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